Art. 41 — Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione

Il soggetto gestore del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno e' delegato, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/625, ad eseguire i controlli ufficiali previsti per gli imballaggi in legno dal Capo VI, Sezione 3, del regolamento (UE) 2016/2031. Il soggetto gestore di cui al comma 1 effettua i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi. I controlli sono svolti con la frequenza minima stabilita ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, del 16 gennaio 2019. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno, di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) 2016/2031 e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio sono registrati nel RUOP di cui all'articolo 34. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto e' concessa, su richiesta, dal soggetto gestore a un operatore registrato che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031. La delega di cui al comma 1 e' revocata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in conformita' all'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625, qualora il soggetto gestore non esegua adeguatamente i controlli ufficiali delegati o non adotti misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle verifiche di cui al comma 2, o nel caso in cui venga accertato che la sua indipendenza o imparzialita' siano state compromesse.

Testo vigente dal 26 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;19~art41 · fonte del testo

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