Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Societa' di cultura in misura non inferiore ((al 20 per cento)), un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti e' da essi designato.

Testo vigente dal 15 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1998 al 15 gennaio 2004. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… 5, comma 2, al patrimonio della Societa' di cultura in misura non inferiore al tolto: 5 aggiunto: 20 per cento, un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti e' da essi designato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-01-29;19~art12 · fonte del testo