Art. 12 — Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Societa' di cultura in misura non inferiore ((al 20 per cento)), un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti e' da essi designato.
Testo vigente dal 15 gennaio 2004
