Art. 6 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
All'articolo 6, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo le parole «non si riscontrino piu' di tre capi non accertati;» sono aggiunte le seguenti: «oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino piu' del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo».
Testo vigente dal 15 dicembre 2023
