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Che cosa è cambiato dal 7 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 4 settembre 2013 al 7 marzo 2026. 321 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le pile e gli accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5X5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5X5 cm. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5X0,5 cm, non e' richiesta la marcatura bensi' la stampa di un simbolo di almeno 1X1 cm sull'imballaggio. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti piu' di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), piu' di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o piu' di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti e' apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale. Entro il 26 settembre 2009 In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacita' in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacita' si misura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29

    Il D.Lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, a eccezione dell'articolo 29, e' abrogato, salvo quanto stabilito all'articolo 35, commi 1, 2 e 3 e alle lettere seguenti: [...] [...] c) l'articolo 23, comma 5, continua ad applicarsi fino alla data indicata dall'articolo 95, comma 2, lettera c), del Regolamento". [...]

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-20;188~art23 · fonte del testo

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