Art. 1 — Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
- b)all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1 -bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.";
- c)all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformita' alle disposizioni emanate in sede internazionale.";
- d)all'articolo 13:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorita' marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.";
- 2)al comma 2, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
- 3)al comma 4, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
- e)all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
- f)l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Riservatezza delle informazioni ed ispezioni). - 1. Al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 2. L'amministrazione puo' emanare ulteriori specifiche direttive alle autorita' marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto. 3. Con le medesime direttive sono altresi' impartite disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.";
- g)all'articolo 25:
- 1)al comma 1, dopo le parole: "l'agente" sono inserite le seguenti: ", il proprietario";
- 2)al comma 2, dopo le parole: "il comandante della nave" sono inserite le seguenti: ", il proprietario";
- 3)al comma 4, dopo le parole: "della nave," sono inserite le seguenti: "il proprietario,";
- 4)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformita' nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformita' e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati.";
- h)dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente: "Art. 25-bis (Comunicazione delle misure adottate). - 1. L'autorita' marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli 16, comma 3, 19, comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato. 2. L'autorita' marittima che constata, quando si verifica un incidente in mare di cui all'articolo 19, che la compagnia non e' stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o con le autorita' competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od a nome del quale sono stati rilasciati il documento di conformita' ISM ed il certificato di gestione della sicurezza; ";
- i)all'articolo 26 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.";
- l)dopo il punto 2, parte I, dell'allegato II, e' inserito il seguente: "2-bis. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:
- a)nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilita' buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);
- b)nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.".
Testo vigente dal 2 dicembre 2008
