[1](articolo 40-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

  • a)«prestatore di servizi di pagamento»: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorita' pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresi', i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • b)«servizio di pagamento»: una delle attivita' commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
  • c)«operazione di pagamento»: l'attivita', fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;
  • d)«pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 11 del 2010;
  • e)«beneficiario»: il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 11 del 2010;
  • f)«Stato membro di origine»: lo Stato membro di origine come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
  • g)«Stato membro ospitante»: lo Stato membro ospitante come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
  • h)«conto di pagamento»: un conto di pagamento quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 11 del 2010;
  • i)«IBAN»: l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
  • l)«BIC»: il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art102 · fonte del testo

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