Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorita' competenti All'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al primo periodo sono altresi' utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'autorita' giudiziaria competente.». L'accesso alle informazioni sui conti bancari e le relative consultazioni, effettuati ai sensi del presente decreto, sono eseguiti caso per caso e, per le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da ufficiali di polizia giudiziaria designati dai rispettivi responsabili. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, trovano applicazione gli articoli 21 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Testo vigente dal 29 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;186~art4 · fonte del testo

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