Art. 2 — Definizioni
Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.
Testo vigente dal 31 ottobre 2012
