Art. 2 — Modifiche al codice di procedura penale
All'articolo 364 del codice di procedura penale, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone»;
- b)al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a ispezione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di persone».
Testo vigente dal 3 ottobre 2016
