Art. 1 — Modifiche al codice di procedura penale
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che le ritenga non necessarie".
- b)all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.";
- c)all'articolo 678, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.". L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.
Testo vigente dal 23 dicembre 2013
