Art. 3 — Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

All'articolo 111-bis, primo comma, primo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, le parole: «, e risultante alla data del 1° gennaio 2004» sono soppresse.

Testo vigente dal 29 ottobre 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-11;184~art3 · fonte del testo