Art. 3 — Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
All'articolo 111-bis, primo comma, primo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, le parole: «, e risultante alla data del 1° gennaio 2004» sono soppresse.
Testo vigente dal 29 ottobre 2012
