Art. 2 — Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
All'articolo 38, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole «per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per i procedimenti previsti dagli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile »;
- b)al secondo periodo, le parole «autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 del codice di procedura civile ».
Testo vigente dal 11 novembre 2024
