Art. 9 — Clausola di invarianza
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi. Agli oneri derivanti dalle ispezioni, dal monitoraggio e dai controlli successivi presso il macello di cui agli articoli 5 e 6, si fa fronte con le tariffe fissate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Testo vigente dal 5 novembre 2010
