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Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 8 giugno 2019. 463 parole tolte, 403 parole aggiunte.

tolto: Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonche' al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, e' obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Con decreti interministerialiaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari tolto: eaggiunto: , forestali e del aggiunto: turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economicotolto: , d'intesa aggiunto: e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tolto: e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di tolto: cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE aggiunto: notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del tolto: 20 marzo 2000, e successive modificazioni, sono definite le modalita' per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonche' le disposizioni relative alla tracciabilita' dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116. 1 Con i decreti aggiunto: 25 ottobre 2011, sono definiti, per le finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza e' obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti. 3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono tolto: altresi' definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonche' il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n.1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole aggiunto: individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del tolto: citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari tolto: e forestaliaggiunto: , forestali e del turismo, in collaborazione con tolto: il Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge aggiunto: l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuaretolto: , su scala territoriale, i legami aggiunto: la presenza di un nesso comprovato tra talune qualita' tolto: dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza aggiunto: degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea aggiunto: congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. aggiunto: 3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d'informazione COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, … e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e tolto: dei decreti aggiunto: del decreto di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate. Al fine … appartenenti all'Amministrazione centrale delle politiche agricole alimentari e forestali, del Corpo forestale dello Stato». tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni del aggiunto: 10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e tolto: dei decreti di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. aggiunto: dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 A decorrere dalla data di entrata in vigore del tolto: primo dei decreti aggiunto: decreto di cui al comma 3 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 1-bis del … dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore tolto: dei decreti aggiunto: del decreto di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui e' data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Il Comunicato in G.U. 20/07/2019, n. 169 nel modificare l'art. 3-bis, comma 1 lettere a), b), c), d), e) e f) ha conseguentemente disposto che "Si rende noto che, come previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019, e' stata effettuata la notifica della norma in data 7 marzo 2019, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;4~art4 · fonte del testo

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