Art. 10 — Sede dello stabilimento
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo' essere omessa nel caso di:
- a)stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
- b)prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
- c)prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.».
Testo vigente dal 21 luglio 2003
