Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 gennaio 2011, n. 3.
Abrogato dal 26 febbraio 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 21 gennaio 2011, n. 3.
Abrogato dal 26 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2004 al 26 febbraio 2011. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di violazioni particolarmente gravi la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' essere inferiore a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attivita' dei bonifici transfrontalieri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 GENNAIO 2011, N. 3
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-06-24;180~art1 · fonte del testo
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