Art. 68 — Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali
Ai Servizi fitosanitari regionali competono le seguenti attivita':
- a)la ricezione delle istanze per la qualificazione nazionale dei materiali di cui agli articoli 72, 74, 75, 76, e 77;
- b)la verifica dell'idoneita' dei fornitori (CCP, CP, CM e vivaio);
- c)lo svolgimento delle attivita' ispettive e di controllo su tutte le fasi del processo di qualificazione nazionale, secondo quanto stabilito dai disciplinari di produzione per le singole specie o gruppi di specie;
- d)l'invio al Soggetto Gestore dei dati necessari per l'implementazione della banca dati del sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d). I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da inviare al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale al termine di ogni campagna di certificazione, sull'attivita' di controllo e qualificazione. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico specializzato, addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
Testo vigente dal 25 febbraio 2021
