Art. 32 — Decorrenza degli effetti e abrogazioni

Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal ((1° gennaio 2016)). A decorrere dal ((1° gennaio 2016)) sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • b)l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • c)l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • d)l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461" sono soppresse.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 32, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 7 ottobre 2015 al 1 gennaio 2016. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Le disposizioni di cui al Titolo II del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio tolto: 2017 aggiunto: 2016. A decorrere dal 1° gennaio tolto: 2017 aggiunto: 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;158~art32 · fonte del testo