Le disposizioni di cui all'articolo 1, con esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere t) ed u), quelle di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t), si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), si applicano a partire dalla data fissata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2011. Le disposizioni di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3, comma 2, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
Testo vigente dal 19 febbraio 2010
