Art. 10 — Vigilanza sull'accesso agli impianti
L'E.N.A.C. vigila affinche':
- a)sia garantito l'accesso agli impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza;
- b)le condizioni poste all'accesso siano adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie;
- c)siano resi disponibili gli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e che gli stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori;
- d)i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attivita' si svolgono.
Testo vigente dal 4 febbraio 1999
