[1]Il Piano nazionale residui, di seguito anche «PNR», si articola in:
- a)Piano mirato: Piano nazionale di controllo della produzione, basato sul rischio, che prevede il campionamento di animali destinati alla produzione di alimenti e di alimenti di origine animale prodotti in Italia e negli altri Stati membri per la verifica:
- 1)della eventuale presenza di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
- 2)della conformità ai limiti massimi di residui e ai tenori massimi delle sostanze farmacologicamente attive definiti dalle norme eurounitarie e nazionali;
- b)Piano di sorveglianza: Piano nazionale di sorveglianza della produzione randomizzato, basato su un campionamento casuale di prodotti di provenienza nazionale e unionale, per la ricerca di un'ampia gamma di sostanze con metodi analitici a prestazioni elevate;
- c)Piano paesi terzi: Piano nazionale di controllo degli animali e dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano importati da paesi terzi, basato sul rischio, volto a verificare la conformità alla legislazione europea sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate o vietate, e la conformità ai limiti massimi di residui e ai tenori massimi. Il Piano paesi terzi disciplina la programmazione dei controlli alle frontiere al fine di verificare, conformemente ai criteri e alle frequenze di campionamento di cui agli allegati VI e VII al regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione del 7 luglio 2022 e all'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione del 23 settembre 2022, il rispetto del principio di reciprocità nell'ambito del corretto funzionamento del mercato nei confronti dei paesi terzi nei quali è consentito l'impiego di sostanze vietate nell'Unione europea. Il Ministero della salute o le autorità territoriali competenti possono disporre, in aggiunta ai controlli di cui al secondo periodo, controlli mirati in fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale per il consumo umano provenienti da paesi terzi e destinati direttamente al consumatore finale.
[2]Le sostanze farmacologicamente attive da ricercare negli animali destinati alla produzione di alimenti e negli alimenti di origine animale sono riportate nell'allegato I al regolamento delegato (UE) 2022/1644.
[3]Il Piano mirato è strutturato secondo quanto previsto agli articoli 4 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Negli allegati II e III al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per il Piano mirato sono riportati rispettivamente:
- a)i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
- b)i criteri per la strategia di campionamento;
- c)la frequenza minima di campionamento.
[4]Il Piano di sorveglianza è strutturato secondo quanto previsto agli articoli 5 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.
[5]Negli allegati IV e V al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e nell'allegato II al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per il Piano di sorveglianza sono riportati rispettivamente:
- a)i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
- b)i criteri per la strategia di campionamento;
- c)i criteri per la definizione della frequenza minima di campionamento, tenendo conto del numero minimo di campioni assegnato all'Italia.
[6]Il Piano paesi terzi è strutturato secondo quanto previsto agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646. Negli allegati VI e VII al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e nell'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, per il Piano paesi terzi sono riportati rispettivamente:
- a)i criteri per la selezione di combinazioni specifiche di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti;
- b)i criteri per la strategia di campionamento;
- c)la frequenza minima di campionamento.
[7]Il Ministero della salute o le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono pianificare delle attività di Extrapiano di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
[8]Tutte le attività del presente articolo, comprese le attività di Extrapiano, sono pianificate e rendicontate nel sistema informatico NSIS/RaDISAN, secondo le modalità stabilite nel PNR.
[9]Nell'attività di rendicontazione devono essere inseriti nel sistema informatico NSIS/RaDISAN tutti i dati relativi al campionamento e alle analisi effettuate sui campioni, nonché le azioni intraprese in caso di non conformità e la causa della non conformità. Nello stesso sistema informatico devono essere rendicontati anche i dati relativi ai campionamenti su sospetto, derivanti dalle attività del presente articolo.
[10]Ai fini delle ricerche di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, nuclei operativi regionali di vigilanza veterinaria (N.O.R.V.).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
