Art. 5 — Il Comitato di programmazione
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70.
Abrogato dal 9 luglio 2013
Articolo abrogato dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70.
Abrogato dal 9 luglio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2009 al 9 luglio 2013. 241 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Comitato di programmazione e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tale fine delegato, ovvero da un loro rappresentante, ed e' composto dal Presidente della Scuola; dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante; dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante; dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle universita' italiane o da un suo rappresentante, e da due studiosi di chiara fama o rappresentanti di scuole nazionali ed internazionali, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a tal fine delegato. Il Comitato di programmazione svolge i seguenti compiti:
tolto: a) approva il piano strategico triennale della Scuola;
tolto: b) valuta la qualita' ed i risultati dell'attivita' formativa e di ricerca;
tolto: c) fornisce indirizzi sull'attivita' scientifica della Scuola. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal Presidente. Il Comitato di programmazione dura in carica quattro anni; e' convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. La nomina a membro del Comitato di programmazione e la partecipazione alle riunioni non da' titolo ad emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-01;178~art5 · fonte del testo
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