Art. 7 — Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresi' formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformita' alle disposizioni del presente articolo. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Testo vigente dal 8 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica. tolto: La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realta' culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi. Le … di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformita' alle disposizioni del presente articolo. tolto: Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177. E' abrogato l'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art7 · fonte del testo

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