Codice civile

Art. 1469-bis c.c. — Contratti del consumatore

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il consumatore.

Testo vigente dal 23 ottobre 2005

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 235/2004

    Questione inammissibile
    16 luglio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis del codice civile, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro. Il rimettente, infatti, limitandosi ad un’apodittica affermazione dell’impossibilità di dare alla norma impugnata una diversa lettura, ha omesso quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità. - Sul dovere di ricercare una interpretazione adeguatrice della norma impugnata, v. ordinanza, citata, n. 279/2003.

    Art. 1469-bis c.c. · Art. 3 cost. · Art. 1469-quinquies c.c.

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  • Sentenza n. 469/2002

    Questione infondata
    22 novembre 2002

    Non risulta censurabile la scelta del legislatore di attribuire – in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, alla normativa di numerosi paesi membri dell’Unione europea nonché al progetto, in fase di elaborazione, di codice civile europeo – la qualità di consumatore alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, escludendosi con ciò dalla relativa speciale tutela tutti quei soggetti – quali professionisti, piccoli imprenditori e artigiani – che in forma individuale o anche collettiva agiscono per scopi comunque connessi all’attività economica, quantunque senza finalità di lucro. La predisposizione di strumenti di tutela comuni, attuata in base a modelli uniformi nei diversi paesi dell’Unione europea, costituisce di per sé sola una idonea ragione di politica legislativa a sostegno di questa scelta, tanto più in quanto non irragionevolmente diretta a tutelare soggetti che agendo, secondo l’'id quod plerumque accidit', in modo occasionale, saltuario e non professionale, sono presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare su un piano di parità. Il principio della precostituzione del giudice, d’altra parte – per come reiteratamente riaffermato – è rispettato qualora l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie: né può ritenersi sussistente la lesione di detto principio in riferimento all’impossibilità di applicare, al giudizio in cui sia convenuta una società di capitali, in conseguenza del difetto della qualità di consumatore, la regola sul foro prevista dall’art. 1469 bis, terzo comma, numero 19), del codice civile. Priva di consistenza, per mancanza di chiara e adeguata motivazione, appare la censura secondo cui la lamentata disparità di trattamento tra privato consumatore e piccolo imprenditore possa determinare una limitazione della concorrenza e un ostacolo al libero mercato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis, secondo comma, del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25 e 41 della Costituzione.

    Art. 1469-bis c.c. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 41 cost.

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  • Ordinanza n. 282/1999

    Questione inammissibile
    30 giugno 1999

    È inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1469-'bis' cod. civ., introdotto dall'art. 25 l. 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), sollevata con riferimento agli artt. 3, 35 e 41 Cost..

    Art. 1469-bis c.c. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 2000 al 23 ottobre 2005. 924 parole tolte, 27 parole aggiunte in 29 capoversi.

tolto: Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista... si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

tolto: In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e' la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista e' la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma.

tolto: Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

tolto: 1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

tolto: 2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;

tolto: 3) escludere o limitare l'opponibilita' da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;

tolto: 4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volonta';

tolto: 5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e' quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;

Mostra gli altri 21 capoversi cambiati

tolto: 6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestante eccessivo;

tolto: 7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;

tolto: 8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;

tolto: 9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;

tolto: 10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della conclusione del contratto;

tolto: 11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

tolto: 12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;

tolto: 13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;

tolto: 14) riservare al professionista il potere di accertare la conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;

tolto: 15) limitare la responsabilita' del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalita';

tolto: 16) limitare o escludere l'opponibilita' dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

tolto: 17) consentire al professionista di sostituire a se' un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;

tolto: 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;

tolto: 19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

tolto: 20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente della mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355.

tolto: Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puo', in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:

tolto: 1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;

tolto: 2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.

tolto: Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.

tolto: I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonche' la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.

tolto: I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalita' di variazione siano espressamente descritteaggiunto: Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu' favorevoli per il consumatore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1469bis · fonte del testo

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