Il Governo e' delegato ad adottare, entro (( ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonche' di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;
  • b)omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;
  • c)conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu' favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite;
  • d)coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunita' europee.

Testo vigente dal 28 dicembre 2004

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2004 al 28 dicembre 2004. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Il Governo e' delegato ad adottare, entro tolto: diciotto aggiunto: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2003-07-29;229~art7 · fonte del testo

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