La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), e sul commercio delle acque minerali naturali e' esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali. Il personale incaricato della vigilanza puo' procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali. Ogni qualvolta siano constatate irregolarita' nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinche' il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarita'. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarita', l'autorizzazione puo' essere sospesa o, nei casi piu' gravi, revocata. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute, che provvede ad informarne la Commissione europea. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non e' conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

Testo vigente dal 5 novembre 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 244/2012

    Questione infondata
    31 ottobre 2012

    Va dichiarata l'inammissibilità delle questioni proposte nei confronti degli artt. 16 e 17 e degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011 per violazione degli artt. 117, primo comma, in quanto l'esigenza di un'adeguata motivazione a sostegno dell'impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali e la questione di legittimità costituzionale sollevata in rapporto all'art. 117, primo comma, Cost. è ammissibile solo se ridonda in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni: nel caso di specie il ricorso introduttivo della Regione Toscana risulta carente di argomentazioni a sostegno di tale ridondanza. - V. citata sentenza n. 225 del 2009.

    Art. 16 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali · Art. 17 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali · Art. 29 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali · Art. 30 Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;176~art16 · fonte del testo

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