Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

[1]Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente articolo:

[2]«Art. 4-bis.

[3]Individuazione dell'autorita' competente ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito

[4]1. La Consob e' l'autorita' competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito. A tale fine la Consob svolge i compiti indicati dal predetto regolamento, esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo regolamento. 2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, la Consob, la Banca d'Italia, l'Isvap e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, collaborano tra loro e si scambiano informazioni riguardanti le agenzie di cui al comma 1 e l'utilizzo dei rating a fini regolamentari da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, vigilati dalle predette autorita'.». All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-quater, e' inserito il seguente: «1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:

  • a)coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:
  • 1)delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;
  • 2)delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;
  • b)coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in societa' che svolgono le attivita' riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;
  • c)gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attivita' di rating, nonche' le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.».

Testo vigente dal 28 ottobre 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-05;176~art1 · fonte del testo

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