Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
All'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.».
Testo vigente dal 21 maggio 2015
