Art. 1 — Disposizioni generali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 2006 al 27 settembre 2022. 300 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per:
tolto: a) "sperma": il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito;
tolto: b) "centro di raccolta dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
tolto: c) "centro di magazzinaggio dello sperma": uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
tolto: d) "veterinario responsabile di un centro": il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle disposizioni di cui al presente decreto;
tolto: e) "veterinario ufficiale": veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze;
tolto: f) "partita": una quantita' di sperma compresa in uno stesso certificato;
tolto: g) "Paese di raccolta": lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro;
tolto: h) "laboratorio riconosciuto": il laboratorio autorizzato dall'autorita' sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento;
tolto: i) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento. Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre l982, n. 889. Restano salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-27;132~art1 · fonte del testo
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