Art. 84 — Vigilanza dell'autorità di controllo dello Stato membro di origine
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese aventi la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di liberta' di prestazione di servizi. L'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'autorita' di controllo informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art84 · fonte del testo
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