Art. 56 — Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le imprese che intendono assumere rischi di cui al ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, in conformita' a quanto disposto dall'art. 54, paragrafo 2, primo comma, della direttiva n. 92/49/CEE, debbono richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita' di controllo degli Stati membri interessati. L'ISVAP e' tenuto a provvedere entro venti giorni dalla richiesta stessa. Le imprese di cui al comma 1 debbono comunicare all'ISVAP, prima della sua utilizzazione, la base tecnica per il calcolo dei premi relativi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art56 · fonte del testo
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