Art. 46 — Modalità per la gestione dei sinistri
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 325 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le imprese che esercitano il ramo tutela giudiziaria devono adottare, per la gestione dei sinistri di tale ramo e per la relativa attivita' di consulenza, una delle seguenti modalita', di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP. L'impresa assicuratrice puo':
tolto: a) svolgere direttamente l'attivita' di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
tolto: b) affidarla ad un'impresa giuridicamente distinta;
tolto: c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'assicuratore, a un procuratore legale, o ad altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, da lui scelto. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere le seguenti condizioni:
tolto: a) se l'impresa e' multirami, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo assicurativo esercitato dall'impresa;
tolto: b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multirami o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale corrono i predetti legami. Se l'impresa intende avvalersi della facolta' di cui al comma 2, lettera b), deve dichiararlo nel contratto, indicando la ragione sociale dell'impresa di cui intende avvalersi. Se l'impresa giuridicamente distinta ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non puo' esercitare la stessa o un'analoga attivita' in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa giuridicamente distinta e' anche essa soggetta alla vigilanza dell'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1982, n. 576. Le imprese possono successivamente adottare una diversa modalita', dandone preventiva comunicazione all'ISVAP. La variazione ha effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla predetta comunicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art46 · fonte del testo
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