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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 1332 parole tolte, 10 parole aggiunte in 26 capoversi.

tolto: 1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

tolto: a) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - 1. L'assicurazione obbligatoria puo' essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di liberta' di prestazione di servizi, la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.";

tolto: b) l'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate. 2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, l'impresa stessa puo' avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarita' o di eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa. 4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nello stesso comma 2.";

tolto: c) dopo l'art. 11 e' inserito il seguente: "Art. 11- bis. - 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni";

tolto: d) l'art. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Per le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che potranno essere individuate con provvedimento dell'ISVAP, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo dell'assicurato ad risarcimento del danno. 2. L'ISVAP procede all'individuazione delle categorie di veicoli di cui al comma 1, tenendo conto delle esigenze di prevenzione.

tolto: e) l'art. 15 e' abrogato;

tolto: f) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata quando le imprese:

tolto: a) rifiutino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto dall'art. 11;

Mostra gli altri 18 capoversi cambiati

tolto: b) omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.";

tolto: g) l'art. 17 e' abrogato, ad eccezione del comma 3;

tolto: h) all'art. 19, primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.";

tolto: i) dopo l'art. 19 e' inserito il seguente articolo: "19- bis. - 1. Il Fondo vittime della strada e' tenuto altresi' a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.";

tolto: l) all'art. 19, le parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.";

tolto: m) all'art. 20, primo comma e quinto comma, le parole "dall'Istituto nazionale delle assicurazioni" e "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A." e "della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";

tolto: n) all'art. 22, primo comma, le parole "all'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";

tolto: o) all'art. 31, terzo comma, le parole "l'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";

tolto: p) all'art. 36, terzo comma, le parole "l'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.". 2. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

tolto: a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente un'attestazione che indichi:

tolto: a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata;

tolto: b) la formula tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni;

tolto: c) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, secondo modalita' indicate dall'ISVAP;

tolto: d) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. 2. L'attestazione deve essere consegnata dal contraente all'assicuratore nel caso in cui lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato medesimo. 3. Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire un milione per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza per le irrogazioni delle sanzioni e' degli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". 4. L'obbligo di cui al comma 1, lettera c), entrera' in vigore gradualmente giungendo a regime alla data del 31 dicembre 1998";

tolto: b) all'art. 3, comma 10, le parole "all'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";

tolto: c) l'art. 7, e' abrogato;

tolto: d) all'art. 13, le parole "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";

tolto: e) gli articoli 14-bis, e 14- ter sono abrogati. 3. L'art. 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art126 · fonte del testo

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