tolto: b) omettano o ritardino l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.";
tolto: g) l'art. 17 e' abrogato, ad eccezione del comma 3;
tolto: h) all'art. 19, primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.";
tolto: i) dopo l'art. 19 e' inserito il seguente articolo: "19- bis. - 1. Il Fondo vittime della strada e' tenuto altresi' a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.";
tolto: l) all'art. 19, le parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.";
tolto: m) all'art. 20, primo comma e quinto comma, le parole "dall'Istituto nazionale delle assicurazioni" e "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A." e "della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";
tolto: n) all'art. 22, primo comma, le parole "all'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";
tolto: o) all'art. 31, terzo comma, le parole "l'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";
tolto: p) all'art. 36, terzo comma, le parole "l'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.". 2. Al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
tolto: a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente un'attestazione che indichi:
tolto: a) la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata;
tolto: b) la formula tariffaria in base alla quale e' stato stipulato il contratto ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni;
tolto: c) il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, secondo modalita' indicate dall'ISVAP;
tolto: d) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualita' successiva, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo. 2. L'attestazione deve essere consegnata dal contraente all'assicuratore nel caso in cui lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato medesimo. 3. Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire un milione per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza per le irrogazioni delle sanzioni e' degli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". 4. L'obbligo di cui al comma 1, lettera c), entrera' in vigore gradualmente giungendo a regime alla data del 31 dicembre 1998";
tolto: b) all'art. 3, comma 10, le parole "all'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";
tolto: c) l'art. 7, e' abrogato;
tolto: d) all'art. 13, le parole "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.";
tolto: e) gli articoli 14-bis, e 14- ter sono abrogati. 3. L'art. 70, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209