Art. 122 — Legge applicabile
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 190 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio e' la Repubblica italiana. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative. Le disposizioni specifiche relative a una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in piu' Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento piu' stretto con lo Stato in cui e' ubicato il rischio. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione di tale Stato salvo che le parti, in conformita' di questa, non abbiano convenuto di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art122 · fonte del testo
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