Art. 124 — Imposte ed oneri parafiscali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 363 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: All'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, i primi cinque commi sono sostituiti dal seguente: "Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A):
tolto: a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;
tolto: b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;
tolto: c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;
tolto: d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando sono stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreche' per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;
tolto: e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;
tolto: f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate". L'art. 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' soppresso. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' da intendersi nel senso che le riassicurazioni fatte da imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica o da imprese estere quivi operanti con sedi secondarie e concernenti assicurazioni di rischi esteri non sono soggette all'imposta di cui alla stessa legge. Sono indeducibili dal reddito d'impresa soggetto alle imposte sui redditi i premi delle assicurazioni per i quali non e' stato effettuato il pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, qualora al pagamento della predetta imposta sia tenuto il contraente. Ogni contratto di assicurazione concernente un rischio ubicato in Italia e' altresi' sottoposto agli oneri parafiscali gravanti sui premi a norma della legislazione vigente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;175~art124 · fonte del testo
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