Art. 5 — Delega di funzioni in materia di accesso alla professione di trasportatore
All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", ivi compresa la nomina dei comitati provinciali di cui al comma seguente";
- b)dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "4-bis. E' altresi' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento al rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni relative allo svolgimento dell'esame di idoneita' per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ivi compresa la nomina della commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneita' ed il rilascio del relativo attestato.".
Testo vigente dal 18 maggio 2001
