Art. 6 — Disposizioni in materia di ricorsi amministrativi
All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. E' delegata alle Province la definizione dei ricorsi amministrativi concernenti atti e provvedimenti delle province medesime, relativi alle funzioni ad esse trasferite o delegate ai sensi del presente decreto"; "1-ter. E' delegata altresi' alle medesime province la definizione dei ricorsi previsti dal Codice della Strada:
- a)avverso il giudizio delle commissioni mediche locali istituite dalle province, concernente l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per il conseguimento della patente di guida o in relazione alla sua revisione, revoca o sospensione;
- b)avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dagli uffici delle province."; "1-quater. Ove il ricorso riguardi l'accertamento del possesso dei requisiti fisici o psichici previsti dal Codice della Strada per il conseguimento o il mantenimento della patente di guida ovvero provvedimenti aventi quale presupposto l'accertamento medesimo, il competente organo provinciale decide sentita una specifica commissione medica costituita presso la provincia."; "1-quinquies. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi hanno effetto dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale che disciplina la costituzione e il funzionamento della commissione medica di cui al precedente comma.".
Testo vigente dal 18 maggio 2001
