Art. 6 — Riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2000 al 14 dicembre 2021. 484 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, un biocida che sia gia' stato autorizzato o registrato in uno Stato membro dell'Unione europea in applicazione delle disposizioni della direttiva 98/8/CE, e' autorizzato o registrato in conformita' al parere espresso dal Ministero dell'ambiente per gli aspetti di competenza, rispettivamente entro centoventi giorni o sessanta giorni dal momento in cui il Ministero della sanita' riceve la domanda contenente una sintesi del fascicolo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), e all'allegato I B, sezione X o, a seconda del caso, all'allegato III B, sezione X, e una copia certificata conforme della prima autorizzazione concessa. Ai fini del reciproco riconoscimento della registrazione di un biocida a basso rischio, la domanda deve includere i dati richiesti a norma dell'articolo 9, comma 3, ad eccezione dei dati relativi all'efficacia per i quali e' sufficiente una sintesi. Il Ministero della sanita' puo' subordinare l'autorizzazione alla modifica degli elementi di cui all'articolo 21, comma 3, lettere e), f), h), l) e n), affinche' siano soddisfatte le condizioni per la concessione dell'autorizzazione, qualora:
tolto: a) la specie bersaglio non e' presente in quantita' nociva;
tolto: b) e' dimostrata una resistenza o tolleranza inaccettabile al biocida da parte della specie bersaglio;
tolto: c) le condizioni di uso, come il clima o il periodo di riproduzione delle specie bersaglio, sono notevolmente diverse da quelle del Ministero della sanita' in cui il biocida e' stato originariamente autorizzato e un'autorizzazione alle stesse condizioni dell'autorizzazione originaria puo' presentare rischi inaccettabili per l'uomo o per l'ambiente. Qualora il Ministero della sanita' ritenga che un biocida a basso rischio registrato da un altro Stato membro dell'Unione europea non corrisponda alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), puo' rifiutarne provvisoriamente la registrazione, dandone comunicazione all'autorita' dello Stato ove il biocida e' stato registrato, ai fini della verifica del fascicolo. Le autorita' interessate, nei novanta giorni decorrenti dalla comunicazione, possono raggiungere un accordo circa la registrazione. Ove, nei casi di cui ai commi 2 e 3, il Ministero della sanita' ritenga che per il biocida autorizzato o registrato da un altro Stato membro, non vi siano le condizioni per l'autorizzazione o la registrazione, rifiuta il provvedimento ovvero autorizza o registra a determinate condizioni, notificando la decisione al richiedente, alla commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/8/CE, fornendo loro un documento esplicativo indicante la denominazione, le caratteristiche del prodotto e i motivi della decisione stessa. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni concesse per prodotti appartenenti ai tipi 15, 17 e 23 dell'allegato IV, puo' essere rifiutato con provvedimento motivato del Ministero dell'ambiente, in conformita' al parere espresso dal Ministero della sanita' per gli aspetti di competenza. Tale decisione e' comunicata alla commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;174~art6 · fonte del testo
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