Art. 12 — Condizioni per l'iscrizione dei principi attivi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2000 al 14 dicembre 2021. 554 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 dei principi attivi contenuti nei biocidi e nei biocidi a basso 5 rischio e delle sostanze note subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d). Un principio attivo destinato ad essere utilizzato in un biocida a basso rischio non puo' essere iscritto se e' classificato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 52 del 1997, e successive modificazioni, come cancerogeno, mutageno, tossico per il ciclo riproduttivo, sensibilizzante, ovvero e' suscettibile di bioaccumulazione e non e' facilmente degradabile. L'iscrizione di cui al comma 1 puo' essere subordinata al rispetto di requisiti concernenti:
tolto: a) il livello minimo di purezza del principio attivo;
tolto: b) la natura e il tenore massimo di talune impurita';
tolto: c) il tipo di prodotto in cui puo' essere impiegato;
tolto: d) le modalita' e il settore d'uso;
tolto: e) la designazione delle categorie di utilizzatori;
tolto: f) altre condizioni particolari derivanti dalla valutazione delle informazioni contenute nei fascicoli. L'iscrizione di cui al comma 1 puo' inoltre essere subordinata alla definizione di:
tolto: a) un livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO), se necessario;
tolto: b) se del caso, una dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'uomo, ed un limite massimo di residui (LMR);
tolto: c) un grado di persisitenza nell'ambiente e un impatto sull'ambiente e sugli organismi non bersaglio. L'iscrizione di un principio attivo destinato a essere utilizzato in un biocida a basso rischio puo' fare riferimento alla gamma di concentrazioni a cui il principio puo' essere utilizzato. L'iscrizione di cui al comma 1 e' limitata ai tipi di prodotti di cui all'allegato V per i quali sono stati forniti dati pertinenti a norma dell'articolo 9. L'iscrizione puo' essere rinnovata una o piu' volte per periodi non superiori a 10 anni. L'iscrizione iniziale e ogni rinnovo dell'iscrizione possono essere riesaminati in qualsiasi momento se esistono indicazioni che i requisiti di cui al presente articolo non sono piu' soddisfatti. Se necessario, i rinnovi possono essere accordati solo per il periodo minimo necessario a completare il riesame, se e' stata presentata una domanda in tal senso, e sono accordati per il periodo necessario a fornire le ulteriori informazioni richieste a norma dell'articolo 11, comma 4. L'iscrizione puo' essere rifiutata o cancellata qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
tolto: a) la valutazione del principio attivo dimostri che, nelle normali condizioni in cui esso puo' essere utilizzato in biocidi autorizzati, sussistono rischi preoccupanti per la salute e l'ambiente;
tolto: b) ci sia un altro principio attivo gia' iscritto per lo stesso tipo di prodotto che, sulla base delle conoscenze scientifiche o tecniche, presenti un rischio notevolmente inferiore per la salute o per l'ambiente. Il rifiuto o la cancellazione di cui al comma 8 avvengono alle seguenti condizioni:
tolto: a) riguardano solo principi attivi la cui diversita' chimica e' sufficiente a ridurre al minimo l'insorgere di resistenza nell'organismo bersaglio;
tolto: b) sono adottati solo con riferimento ai principi attivi che, qualora usati in condizioni normali in biocidi autorizzati, presentano un livello di rischio notevolmente diverso o ai principi attivi utilizzati in prodotti appartenenti allo stesso tipo di prodotti;
tolto: c) sono adottati solo dopo aver dato, se necessario, la possibilita' di acquisire esperienza dall'utilizzazione pratica, ove non fosse gia' disponibile. La decisione di cancellare un'iscrizione non ha effetto immediato, ma viene differita per un periodo di non oltre quattro anni dalla data della decisione stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2021, N. 179
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;174~art12 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.