Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 342 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le imprese di cui al presente titolo possono procedere a fusioni, anche mediante incorporazione, con imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, o con imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro che siano autorizzate, ai sensi dell'art. 7 del presente decreto o delle corrispondenti disposizioni dello Stato membro di origine, ad esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I. La fusione, le relative modalita' e le nuove norme statutarie debbono essere sottoposte all'approvazione dell'ISVAP. In caso di fusione attuata per incorporazione da parte di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa incorporante deve dimostrare di disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto della fusione. Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, questa deve essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa ai sensi dell'art. 7 del presente decreto e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto della fusione. La fusione di cui al comma 1 e' approvata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora alla fusione partecipino imprese aventi la sede legale in altri Stati membri, l'approvazione non puo' essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorita' di controllo di detti Stati. Per le fusioni che danno luogo alla incorporazione di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o che danno luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP da' il suo parere favorevole solo dopo avere verificato:

tolto: a) che l'impresa incorporante o la nuova impresa dispongono del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto della fusione;

tolto: b) che l'impresa incorporante o la nuova impresa si conformano alle disposizioni contenute negli articoli 69 e 70. Per i trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, comma 10. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per le operazioni di scissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art65 · fonte del testo

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