Art. 63 — Annullabilità e risoluzione dei contratti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al presente titolo sono annullabili con le modalita' stabilite dall'art. 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati o contabilizzati presso le rispettive sedi legali agli effetti della determinazione delle riserve tecniche e del margine di solvibilita', prescritti dal presente decreto. In caso di annullamento, l'impresa e' tenuta a restituire integralmente i premi incassati. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano delle imprese di cui al comma 1 che operano in violazione delle disposizioni del presente decreto o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'art. 75 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art63 · fonte del testo
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