Art. 111 — Diritto di recesso del contraente
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 176 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il contraente puo' recedere da un contratto individuale rientrante nei rami I, II, III, IV e V del punto A) della tabella di cui all'allegato I, entro trenta giorni dal momento in cui e' informato che il contratto e' concluso. L'impresa deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalita' per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. La notifica del recesso da parte del contraente ha effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art111 · fonte del testo
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