Art. 120 — Forme pensionistiche complementari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In attesa dell'entrata in vigore nell'Unione europea di apposite disposizioni di coordinamento, alle imprese di cui agli articoli 49 e 70 e' fatto divieto di stipulare convenzioni per la gestione di fondi pensione ai sensi dell'art. 6, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonche' di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione dei fondi pensione aperti di cui all'art. 9 dello stesso decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art120 · fonte del testo
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