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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1995 al 1 gennaio 2006. 923 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

tolto: a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni). - 1. Le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra societa', direttamente o per il tramite di societa' controllata o fiduciaria o per interposta persona, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della societa' partecipata. Ai fini del controllo si tiene conto anche delle partecipazioni a titolo di pegno, usufrutto o deposito quando la detenzione inerisca all'esercizio del diritto di voto. 2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresi' essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra gia' posseduta direttamente, superi i limiti del cinque per cento del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale della societa' partecipata. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione gia' comunicata che abbiano comportato nuovamente il superamento dei predetti limiti. 3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo. 4. Il presente articolo non si applica alle imprese che assumano partecipazioni in societa' che esercitano la medesima attivita'";

tolto: b) l'art. 9, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese di assicurazione da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 5 per cento del capitale dell'impresa, tenuto conto anche delle azioni o quote gia' possedute direttamente od indirettamente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato il medesimo limite percentuale o in ogni caso da quello nel quale la partecipazione si e' ridotta entro il suddetto limite percentuale. Indipendentemente da tali limiti l'intendimento di effettuare le predette acquisizioni, sottoscrizioni, variazioni di partecipazione in misura tale da comportare il controllo dell'impresa deve essere preventivamente comunicato all'ISVAP".

tolto: c) nell'art. 10, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione";

tolto: d) l'art. 10, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, quando comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo dell'impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote gia' possedute direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP., il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di un'impresa di assicurazione";

tolto: e) dopo l'art. 10, comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresi' partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtu' di particolari accordi con l'impresa in cui e' detenuta, la possibilita' di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante";

tolto: f) l'art. 10, comma 4, e' sostituito dal seguente: " 4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP";

tolto: g) all'art. 11, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: " 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questi soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo";

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: " 1. Il ritardo, la incompletezza o la erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9, 10 e 15, comma 1 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. 2. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Qualora la omissione o il ritardo nelle comunicazioni di cui all'art. 15, comma 1 riguardi un atto da cui e' derivato pregiudizio delle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza, a spese dell'impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale.";

tolto: i) l'art. 23 e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;174~art114 · fonte del testo