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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2005 al 4 luglio 2015. 547 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per "Organizzazione interprofessionale" un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:

tolto: a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;

tolto: b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;

tolto: c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

tolto: 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

tolto: 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;

tolto: 3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

tolto: 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: 5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia dei suoli e delle acque;

tolto: 6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualita' dei prodotti;

tolto: 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualita' e le indicazioni geografiche;

tolto: 8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

tolto: 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole piu' restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:

tolto: a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

tolto: b) la nomina degli amministratori;

tolto: c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli associati interessati al prodotto. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 5 MAGGIO 2015, N. 51, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 LUGLIO 2015, N. 91

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-04-30;173~art12 · fonte del testo