Art. 25 — Organizzazioni interprofessionali

All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361";
  • b)al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attivita' economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli";
  • c)il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto. 2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali. 2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli associati interessati al prodotto. 2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:
  • a)l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
  • b)il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
  • c)la nomina degli amministratori;
  • d)la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.".

Testo vigente dal 15 giugno 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art25 · fonte del testo

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