Art. 10 — Relazione sulla gestione
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1997 al 1 gennaio 2006. 214 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso. Dalla relazione di cui al comma 1 devono risultare in ogni caso:
tolto: a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
tolto: b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
tolto: c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
tolto: d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
tolto: e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
tolto: f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
tolto: g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
tolto: h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;
tolto: i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
tolto: l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Le disposizioni del comma 2, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art10 · fonte del testo
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