[1]Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento. 21 30

[2]Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e' deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque. 21 30

[3]Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

[4]Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

[5]Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342

21

Il D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica subentra in tutti i diritti, poteri ed oneri conferiti allo Stato dal presente articolo.

L. 7 agosto 1982, n. 529

30

La L. 7 agosto 1982, n. 529 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprieta' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facolta' di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, l'indennizzo previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' maggiorato del 15 per cento, ove sia determinato d'accordo tra le parti".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art25 · fonte del testo

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