Art. 31 — Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)al comma 1:
- a)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede»;
- b)alla lettera b) le parole «che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse» sono soppresse;
- c)la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»;
- 2)dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione»;
- 3)al comma 3 la lettera c) e' soppressa;
- b)all'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole «il direttore dell'istituto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente».
Testo vigente dal 5 febbraio 2020
