Art. 9 — Norme finali
Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. ((1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)) Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Testo vigente dal 24 giugno 2017
